CAMPANIA: Consolidamento delle Passività a breve
Posted by ML • mar 09 marzo 2010 • Category: FinanziamentiPossono beneficiare delle agevolazioni le imprese:
- aventi sede legale ed almeno una sede operativa sul territorio della regione Campania;
- costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese;
- non sottoposte a procedure concorsuali;
- in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assicurativa e previdenziale, di avviamento al lavoro, di applicazione del CCNL e del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali (ICI, TARSU, COSAP).
Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori (classificazione ATECO 2002):
- agricoltura (01);
- pesca (05.01);
- piscicoltura e acquacoltura (05.02);
- industria carboniera (10.11, 10.22, 10.33).
Le operazioni agevolabili fanno riferimento a finanziamenti concessi dalle banche alle imprese ai fini del consolidamento a medio termine di "passività a breve a titolo oneroso" ascrivibili ad attività riconducibili ad unità produttive ubicate in Campania.
Per "passività a breve a titolo oneroso" si intendono i debiti verso banche aventi scadenza entro l’esercizio, nonché i piani di rientro, aventi sempre scadenza entro l’esercizio, inerenti a debiti incagliati ed in sofferenza presso il sistema bancario.
Non rientrano tra le operazioni agevolabili i debiti derivanti da precedenti operazioni di consolidamento.
Il presupposto per l’accesso alle agevolazioni è dunque l’ottenimento, da parte delle imprese richiedenti, di un finanziamento bancario a tasso fisso a medio termine.
Le delibere di concessione del finanziamento, così come i contratti di finanziamento bancario devono recare data successiva al 31 agosto 2009.
L’agevolazione è condizionata ad un aumento dei mezzi propri dell’impresa beneficiaria pari almeno al 10% del finanziamento.
Il contributo spettante a ciascuna impresa è calcolato sulla durata dell’operazione di finanziamento, con un massimo di 5 anni, di cui 1 di preammortamento.
Sul finanziamento è riconosciuto un contributo in conto interessi di importo pari al 100% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Il massimale del contributo è disciplinato dal Regolamento "De Minimis".
La presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni (compilazione ed invio del modulo) deve avvenire, pena l’invalidità della domanda stessa, entro la nuova scadenza fissata al 28 maggio 2010, esclusivamente utilizzando la procedura resa disponibile sul sito web.
Fonte: www.agevolazioni.telematicaitalia.it





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